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  • Prevedi

    Prevedi è un Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini che ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale.

     

    Destinatari del Fondo sono:

    a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 dello Statuto del Fondo Pensione Prevedi;

    b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e territoriali, firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti sulla base dell’adozione di specifiche fonti istitutive;

    c) i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali si applichi uno dei Contratti di cui all’articolo 1 ovvero sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni di merito;

    d) i lavoratori dipendenti del Fondo assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.

    Il Ministero del Lavoro ha emanato, in data 30 gennaio 2007, il Decreto che chiarisce le modalità di destinazione del TFR alla previdenza complementare e fornisce i modelli ufficiali da utilizzare a tale scopo. I modelli in questione sono due: modello TFR1, riservato ai lavoratori già occupati alla data del 31/12/2006 e modello TFR2, riservato ai lavoratori assunti dopo il 31/12/2006. Questi modelli vanno obbligatoriamente compilati da tutti quei lavoratori che non abbiano già destinato, entro il 31/12/2006, il 100% del proprio TFR maturando ad una forma pensionistica complementare e che vogliano esercitare una scelta esplicita (cioè diversa dal cosi detto “silenzio assenso”) sul proprio TFR maturando dal 01/01/2007 (ivi compresi quelli che, al 31/12/2006, erano iscritti a Prevedi e versavano a quest’ultimo solo il 18% del proprio TFR). Tali modelli non dovranno, invece, essere compilati dai lavoratori che alla data del 31/12/2006 avevano già destinato il 100% del proprio TFR alla previdenza complementare.

    I lavoratori che hanno aderito a Prevedi dopo il 31/12/2006 dovranno allegare al modello del Ministero del Lavoro di propria competenza (TFR1 o TFR2) una copia del modulo di adesione al Fondo Pensione.
    A questo proposito, si ricorda che il modello ministeriale, compilato, datato e sottoscritto dal lavoratore deve essere conservato dal datore di lavoro che ne rilascia al dipendente una copia controfirmata per ricevuta. Tale documento, unitamente alla domanda di adesione a Prevedi, anch’essa debitamente compilata, datata e sottoscritta dal lavoratore, devono essere consegnati o recapitati da questi presso Cassa Edile di Latina che provvede a confermare al datore di lavoro l’adesione.

    Per maggiori informazioni:
    Consulta il sito Prevedi www.prevedi.it oppure contattare il Fondo Pensione Prevedi ai seguenti recapiti:

    Fondo Pensioni Prevedi
    Via Nizza, 45
    00198 Roma
    tel.: 06/88803520 - N.Verde 800999978
    fax: 06/86320604
    e-mail: info@prevedi.it

    RISPOSTE AI QUESITI PIU’ FREQUENTI

    Come occorre procedere in caso di erroneo versamento del TFR?
    In merito alle modalità operative sulla restituzione del TFR versato per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi che, in seguito ad analisi di modelli TFR1/TFR2, viene dimostrato essere iscritti erroneamente, si precisa che lo stesso andrà SEMPRE reso all’azienda che ha provveduto al versamento errato, anche nei casi in cui il lavoratore è uscito (per dimissioni, licenziamento o quant’altro) dall’azienda stessa.
    La restituzione all’azienda è resa necessaria per la tassazione che si deve applicare da parte della stessa nel caso di liquidazione del TFR.
    Il lavoratore dovrà quindi rivalersi sull’azienda nel caso la stessa non abbia già provveduto a liquidare le intere spettanze.

    Supponiamo che un dipendente sia stato assunto il 20.04.2007, il termine per la compilazione del campo “Scelta Modulo TFR”, affinché il dipendente stesso non sia considerato da Cassa Edile “SILENTE”, è la denuncia del mese di settembre 2007 o di ottobre 2007?
    A seguito di una serie di approfondimenti, è stato appurato che:
    a fronte di una assunzione (inizio rapporto di lavoro) in data 20/04/2007, la scadenza del semestre utile per l’esercizio della scelta esplicita è il 20/10/2007 (compreso). Il lavoratore che non abbia effettuato una scelta in merito alla destinazione del proprio TFR (modello TFR2) entro il 20/10/2007 (compreso), è quindi da considerarsi “silente”.
    L’eventuale mancata scelta del lavoratore viene comunicata con la denuncia relativa al mese di ottobre (causale NS nel MUT), che l’azienda invia alla Cassa Edile in novembre: la Cassa non invia ancora nulla al Fondo Pensione, finché non riceve la prima denuncia di TFR tacitamente versato a Prevedi per il lavoratore silente. Al ricevimento di questa denuncia (primo conferimento di TFR), la Cassa Edile invia a Prevedi il flusso di adesione per il lavoratore silente, a cui seguono i flussi contributivi con il relativo TFR tacitamente conferito al Fondo (la cui prima mensilità dovuta è quella di novembre 2007, cioè il 7° mese successivo all’assunzione).

    Si è giunti alla conclusione sopra citata sulla base del disposto dell’art. 2963 del codice civile, che è stato considerato prevalente rispetto al disposto normativo inerente la decorrenza dell’obbligo contributivo (la quale è sempre dal 1 giorno del 1° mese successivo alla scadenza del semestre di silenzio). Il citato art. 2963, infatti prevede i seguenti criteri di determinazione dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di legge:

    Art. 2963 Computo dei termini di prescrizione
    I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ. 155). Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (1187).
    La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
    Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

    Un lavoratore assunto il 15 febbraio 2007 con CCNL edili-industria o edili-artigianato e licenziato il 20 agosto 2007, senza che abbia ancora espresso alcuna scelta in merito alla destinazione del proprio TFR, va considerato come “tacito aderente a Prevedi”?
    Il lavoratore assunto il 15 febbraio 2007 ha tempo fino al 15 agosto 2007 per compilare il modello TFR2 con cui scegliere una destinazione esplicita del proprio TFR. Scaduto tale termine senza che il lavoratore abbia compiuto la citata scelta esplicita, scatta l’obbligo di conferire tacitamente a Prevedi il TFR che matura dal 1° settembre in poi, con conseguente iscrizione nel libro soci del Fondo Pensione. Poiché il lavoratore ha cessato il rapporto di lavoro il 20 agosto 2007, non ha maturato il TFR per il mese di settembre e quindi non può effettuare il conferimento necessario a far scaturire l’adesione tacita al fondo pensione. Pertanto il lavoratore non dovrà essere registrato tra gli aderenti al Fondo Prevedi.

    Il lavoratore che ha già destinato alla previdenza complementare una quota del proprio TFR (in alternativa alla totalità dello stesso), e che si trova a cambiare datore di lavoro, per poter mantenere inalterata la quota di TFR destinata alla previdenza complementare dovrà riconfermarla oppure tale quota rimane di per sé confermata fino a diversa scelta dell’iscritto?
    Facciamo l’esempio del lavoratore che ha già aderito a Prevedi, destinando allo stesso la quota contrattuale minima di TFR pari al 18% e il 4% di contributo a proprio carico, e che si trova a cambiare datore di lavoro.

    caso a): il lavoratore viene assunto da un’azienda che applica il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato. In questo caso, stante la continuità dell’iscrizione al fondo pensione (anche se la riassunzione è preceduta da un periodo di inoccupazione e purché il lavoratore non abbia riscattato la posizione previdenziale), la misura contributiva scelta dal lavoratore al momento dell’adesione a Prevedi (nella fattispecie il 18% di TFR, 4% di contributo a carico lavoratore e 1% di contributo a carico azienda) rimane valida fino a che l’iscritto non decida, eventualmente, di portare la percentuale di TFR al 100% e/o di variare l’aliquota contributiva a proprio carico (aumentandola, riducendola a 1% o azzerandola, non essendo previste misure intermedie tra 0% e 1%) . La contribuzione decorre dalla data di assunzione del lavoratore.

    caso b): il lavoratore viene assunto da un’azienda che applica un CCNL diverso da edili-industria o edili-artigianato. In questo caso, stante l’applicazione al lavoratore di un nuovo CCNL diverso da quello precedente, la % di TFR precedentemente scelta dal lavoratore non ha più rilevanza, e quindi il lavoratore può scegliere la percentuale minima di contribuzione TFR prevista dal suo nuovo CCNL di riferimento (se questo contratto non prevede una percentuale minima, la quota di TFR destinata al nuovo fondo non potrà essere inferiore al 50%). Come previsto dalla circolare commentata ieri, la contribuzione decorre dalla data di assunzione del lavoratore.

    Se il lavoratore non effettua alcuna scelta, tutto e solo il suo TFR che matura dalla data di assunzione viene destinato al fondo pensione previsto dal suo nuovo CCNL di riferimento.