Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Il datore di lavoro deve provvedere all’accantonamento presso Cassa Edile di Latina degli importi relativi al trattamento economico per ferie dei suoi lavoratori dipendenti, calcolata sugli elementi della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività.
Detto trattamento spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia, infortunio o malattia professionale.
Il calcolo di tale operazione si basa sulla percentuale complessiva pari all’8,50% lordo della retribuzione del lavoratore che gli viene versata con scadenza annuale fissa nel mese di luglio.
Gratifica natalizia
Secondo l’art. 16 del C.C.N.L., agli operai spetta un’erogazione annuale per gratifica natalizia, altrimenti detta 13ª mensilità, che viene corrisposta nel mese di dicembre, calcolata secondo i criteri sopraindicati.
L’accantonamento, come nel caso della retribuzione per ferie, va effettuato da parte del datore di lavoro ed ha per oggetto una percentuale forfetizzata pari al 10% lordo della retribuzione.
Anche in questo caso, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare i versamenti in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio o malattia professionale.