Disciplina della prestazione in caso di malattia
Come stabilito dall’articolo 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18.06.2008, in caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità.
L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità.
Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi.
L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.
[…] Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio ed all’apprendista non in prova, un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale, dall’indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia.
Per le malattie sorte dal 1° giugno 2008, le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come sopra specificata, i coefficienti seguenti:
- per 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni: 0,5495
- per 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 12 giorni: 1,0495
- dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,3795
- dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,1565
dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,5495.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22 luglio 1979.
[…] L’impresa durante l’assenza dal lavoro per malattia dei propri dipendenti, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale per ferie e gratifica natalizia nella misura del 18,50% lordo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per riposi annui del 4,95% di cui all’articolo 5 è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio.